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StatutoApprovato dall’Assemblea Costitutiva del 21.01.2002
Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economicheArticolo 1 - COSTITUZIONE È istituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Bergamo". In breve denominabile anche "ANFFAS - ONLUS di Bergamo". L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n. 8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.
Articolo 2 - SEDE L'Associazione ha sede in Bergamo. La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria del Soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto. II Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto;i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
Articolo 3 - FINALITÀ' E ATTIVITÀ' L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo dì attività atte a:
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.
3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi. L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS. così come disposto dall' Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale. registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.oRM2000C0010140.Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale. L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma 500.000 EURO, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta. Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità. Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas. L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell' Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento. L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.
Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE II patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività. Titolo Secondo: SociArticolo 5 – SOCI I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in: Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile. La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile. Amici: Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. Sono anche i Gruppi e/o Associazioni che condividono le finalità ed intendono affiancare l'opera dell'Anffas pur nel rispetto della loro specificità. I soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi. L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale. Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa. I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie. Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.
Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO L'appartenenza all'Associazione cessa:
Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Titolo Terzo: Organi Sociali
Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea. Gli organi dell'Associazione sono:
Articolo 8 - CARICHE SOCIALI Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.
Articolo 9 – ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 10 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 11, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti e rappresentati.
Articolo 11 - ASSEMBLEE: POTERI L'assemblea ordinaria:
L'Assemblea straordinaria:
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletto dall’Assemblea. I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI II Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente, all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.
Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri non sostituiti. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria. Articolo 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO II Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età. Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.
Articolo 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.
Titolo Quarto: Norme AmministrativeArticolo 19 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS. Articolo 20 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria. Articolo 21 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.
Articolo 22 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.
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